PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.
(Piano decennale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane).

      1. Al fine di consentire la programmazione degli interventi finalizzati a prevenire e a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti nelle aree urbane, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, redige il piano decennale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, di seguito denominato «piano».
      2. Ai fini dell'elaborazione del piano, gli interventi, gli obiettivi e le relative priorità sono individuati in base ai seguenti criteri generali:

          a) riduzione della domanda complessiva di mobilità;

          b) adozione di misure di incentivazione di forme di mobilità sostenibile;

          c) potenziamento e ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

          d) introduzione di sistemi di trasporto a chiamata per le fasce orarie e le zone per le quali è particolarmente svantaggioso il servizio di linea;

          e) adozione di misure di tariffazione della sosta e della percorrenza nei tragitti urbani maggiormente trafficati;

          f) incentivazione di sistemi di trasporto condivisi, quali il car pooling e il car sharing, definiti ai sensi dell'articolo 2;

          g) rielaborazione della pianificazione urbanistica delle città in funzione delle esigenze di socialità, di sicurezza e di salute dei cittadini;

 

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          h) potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria;

          i) piena e completa attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e previsione di sanzioni a carico degli enti pubblici e delle imprese che non hanno adottato il piano degli spostamenti dei dipendenti previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, e non hanno disposto, ai sensi del medesimo articolo 3, la nomina del mobility manager, definito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

          l) piena e completa attuazione della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.

      3. Nel piano sono definite le modalità del finanziamento, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, delle seguenti norme:

          a) legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

          b) legge 19 ottobre 1998, n. 366;

          c) articoli 2 e 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni.

      4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa annua di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.


Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) aree comunali: le aree urbane centrali e periferiche con insediamenti

 

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residenziali e attività terziarie, caratterizzate da significativo traffico veicolare, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

          b) biodiesel: il combustibile prodotto a partire da sostanze vegetali, le cui caratteristiche chimico-fisiche lo rendono idoneo all'utilizzo nei motori diesel;

          c) car pooling: il condivisione del mezzo privato da parte di più passeggeri in un medesimo tragitto;

          d) car sharing: il sistema di utilizzo in multiproprietà di un parco di autovetture a basso o a nullo impatto ambientale destinate a essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo e ai chilometri percorsi;

          e) mobility manager: il responsabile del piano della mobilità dei dipendenti di un'impresa o di un ente pubblico.


Art. 3.
(Incentivi per l'uso

del trasporto pubblico locale).

      1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti mensili e annuali ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario locale, regionale e interregionale».


Art. 4.
(Istituzione del Fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

      1. Al fine di potenziare i sistemi di trasporto collettivo è istituito il Fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, di seguito denominato

 

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«Fondo». Le risorse del Fondo sono così ripartite: un terzo alle regioni da destinare al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire un apposito fondo da destinare al rinnovo del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; un terzo agli enti locali, da destinare allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi dovuti per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.
      3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le rispettive forme di autonomia previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.


Art. 5.
(Obbligo di vendita di gasolio

di origine vegetale nelle aree comunali).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2009, i gasoli distribuiti nelle aree comunali non devono contenere componenti di origine minerale e devono essere costituiti esclusivamente da componenti di origine vegetale (biodiesel).
      2. Le caratteristiche qualitative in termini di qualità cetanica, ovvero numero e

 

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indice di cetano, devono essere uguali a quelle definite per i gasoli di origine minerale. Il contenuto di zolfo e di idrocarburi di origine minerale deve essere praticamente nullo.
      3. Il controllo delle caratteristiche del gasolio di origine vegetale è effettuato dai laboratori chimici degli uffici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali.
      4. L'immissione al consumo nelle aree comunali di gasoli non rispondenti a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 250.000 euro. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.


Art. 6.
(Caratteristiche chimico-fisiche della benzina venduta nelle aree comunali).

      1. A decorrere dal 1o luglio 2009 tutte le benzine distribuite nelle aree comunali devono avere un contenuto massimo consentito di benzene dello 0,5 per cento in volume e un contenuto massimo consentito di idrocarburi aromatici del 20 per cento in volume.
      2. Il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti commercializzati o comunque distribuiti nelle stazioni di servizio e nei punti di distribuzione localizzati nelle aree comunali. Tali controlli sono attuati utilizzando i metodi di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo Unichim n. 1135 (edizione maggio 1995).
      3. L'immissione al consumo nelle aree comunali di benzine non rispondenti a

 

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quanto stabilito al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 250.000 euro. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio della attività di distribuzione di carburanti.


Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si provvede mediante incremento dell'accisa sui carburanti in misura pari a euro 0,03 per litro.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.